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ISSN 2421 – 4132 ONLINE

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  • Numero 4 - Lug - Ago 2018

    Alternatività tra IVA e Registro. Cessione di terreno in comunione legale col coniuge non titolare di partita IVA

    L’art. 40, comma 1, del d.p.r. n. 131/1986 (Testo unico imposta di registro – T.U.R.) prevede un principio di alternatività IVA/Registro, secondo cui per gli atti relativi a cessioni di beni e/o prestazioni di servizi, rientranti nel campo di applicazione dell’IVA, l’imposta di registro si applica (comunque) in misura fissa (attualmente pari a euro 200,00).

    In deroga a tale principio, per espressa previsione del medesimo art. 40, non si considerano soggette ad IVA, tra l’altro, le cessioni di immobili esenti ai sensi dell’art. 10, numero 8 bis, del d.p.r. n. 633/1972 e, pertanto, per tali atti trova applicazione l’imposta di registro in misura proporzionale e, conseguentemente, si applicano le previsioni dettate dal citato art. 10 del decreto.

    Come chiarito dall’Amministrazione finanziaria, il criterio dell’alternatività trova applicazione, in linea generale, non soltanto con riguardo alle operazioni imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ma anche con riferimento alle operazioni IVA non imponibili, a quelle escluse per effetto delle norme sulla territorialità e alle operazioni esenti.

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    Luigi Cenicola