Numero 4 - Lug - Ago 2016
Attività connesse e panificazione
Con la riformulazione dell’art. 2135 c.c., ad opera dell’art. 1 del d.lgs. n. 228/2001, è stata modificata la nozione di imprenditore agricolo. L’attuale normativa, che innova rispetto alla previgente disciplina, si inserisce nell’ambito di una politica di interventi finalizzati alla modernizzazione e valorizzazione del settore agricolo.
A questa finalità non si è sottratta la normativa tributaria, ed in particolare quella relativa alle imposte sui redditi, per cui, con la legge finanziaria 2004, è stato rivisto, sia mediante modifiche alla nozione di reddito agrario che con l’adozione di particolari regimi agevolativi, il regime fiscale degli imprenditori agricoli che svolgono le attività di cui al citato art. 2135 c.c., di seguito elencate:
– coltivazione del fondo
– silvicoltura
– allevamento del bestiame
– esercizio di attività connesse alle precedenti.
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