Numero 4 - Lug - Ago 2016
Azionabilità e differenza tra danno ambientale e danni all’ambiente: ovvero Giano bifronte
La sentenza della Corte costituzionale, oggetto delle brevi riflessioni che si tenteranno, riporta all’attenzione un tema che sembrava ormai essere stato «risolto» (dopo un primo intervento della Corte costituzionale stessa: sent. n. 235/2009) attraverso la giurisprudenza della Corte di cassazione consolidatasi negli ultimi anni: il tema riguarda la diversità di trattamento tra Stato e Regioni (e altri soggetti) in punto di legittimazione ad agire per il risarcimento di danni derivati al contesto ambientale, attribuita dal Codice dell’ambiente in via esclusiva al primo per il risarcimento del danno ambientale (c.d. vero e proprio) e alle seconde per il risarcimento dei danni cagionati da lesioni a diritti o interessi che possano vantare su beni (la salute stessa) coinvolti dal danno ambientale, ma che tuttavia con questo, come si vedrà e come ricorda qui il Giudice delle leggi, non coincidono.
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