Numero 6 - Nov - Dic 2017
Costituzione di società con conferimento di azienda agricola e successiva cessione di quote
Per l’Amministrazione finanziaria i princìpi che regolano l’applicazione dell’imposta di registro, in presenza di atti che contengono più disposizioni, sono disciplinati dagli artt. 20 e 21 del d.p.r. n. 131/1986 (Testo Unico imposta di registro – T.U.R.).
L’art. 20 del citato decreto prevede che «L’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente».
Il successivo art. 21 dispone che se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per loro natura intrinseca, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto. In caso contrario, l’imposta si applica come se l’atto contenesse la sola disposizione che dà luogo all’imposizione più onerosa.
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