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ISSN 2421 – 4132 ONLINE

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  • Numero 1 - Gen-Feb 2018

    I locali adibiti alla vendita ed esposizione di piante sono soggetti alla TIA

    Come noto, la tassazione dei rifiuti è basata sull’occupazione o detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti. Tale principio, che si traduce nel concetto che «chi inquina paga», è stato introdotto dall’art. 62 del d.lgs. n. 507/1993, in materia di TARSU (tassa rifiuti solidi urbani), ripreso poi dall’art. 14 del d.l n. 201/2011, ai fini della TARES, e ribadito dal successivo art. 1, comma 641, della legge n. 147/2013, istitutiva della imposta unica comunale (IUC), nella parte riguardante la «componente» TARI.

    Nonostante la normativa abbia subìto mutamenti nel corso degli anni, con altre denominazioni, questo principio è rimasto immutato. In base ad esso, quindi, tutti coloro che astrattamente occupano o detengono immobili nel territorio comunale, in cui è attivato il servizio di raccolta dei rifiuti, sono tenuti al pagamento del relativo tributo. A tale scopo, non assume alcun rilievo la natura dell’attività svolta essendo determinante la qualità del rifiuto prodotto.

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    Luigi Cenicola