Numero 3 - Mag - Giu 2016
Il riscatto da parte dell’erede del coltivatore
Con la pronuncia in commento la Corte Suprema ha enunciato due princìpi, di cui il secondo appare alquanto inedito, data la particolarità della fattispecie esaminata.Con la prima massima, la Corte ha intanto riaffermato il proprio consolidato orientamento, secondo cui la mancata vendita di fondi rustici nel biennio precedente il riscatto agrario – costituendo una delle condizioni dell’azione – deve essere provata da chi eserciti il relativo diritto. Tale requisito negativo va dimostrato, secondo il principio generale di cui all’art. 2697 c.c., anche allegando fatti positivi contrari, eventualmente tramite testimoni o presunzioni, a meno che la controparte non abbia ammesso la circostanza, espressamente o implicitamente, «alla stregua di un’impostazione delle sue difese incompatibile con la negazione o contestazione della stessa».
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