Numero 2 - Mar-Apr 2017
Il terreno agricolo utilizzato per costruirvi un fabbricato rurale diventa area edificabile
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 504/1992, in materia di ICI, per area fabbricabile si intendeva «l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità».
Non erano comunque considerati fabbricabili i terreni, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli, sui quali persisteva l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali.
Il successivo art. 5, comma 5, disponeva che il valore delle aree fabbricabili era costituito da quello venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione mentre il comma 6 stabiliva che in caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato ovvero di interventi di recupero edilizio, la base imponibile era costituita dal valore dell’area stessa, la quale era considerata fabbricabile fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione.
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