Numero 5 - Sett - Ott 2016
La Cassazione torna a pronunciarsi sulla corretta tassazione degli atti riguardanti la cessione di un’area edificabile
Ancora una volta la Cassazione torna a pronunciarsi sulla corretta tassazione degli atti riguardanti la cessione di un’area edificabile, esaminando particolari fattispecie, quali il trasferimento, da parte di un imprenditore agricolo, di un terreno divenuto edificabile a seguito della modifica del piano regolatore e la vendita di un terreno con sovrastante fabbricato vetusto, con successiva richiesta di concessione edilizia per la costruzione di un nuovo immobile.
Nel primo caso esaminato, la Suprema Corte ha ribadito, con ordinanza n. 11600 del 6 giugno 2016, in epigrafe, che la cessione a titolo oneroso, da parte dell’imprenditore agricolo, di un terreno divenuto edificabile per successiva modifica del piano regolatore, non rientra nell’ambito delle operazioni imponibili soggette ad IVA, di cui all’art. 2 del d.p.r. n. 633/1972, e conseguentemente, in base al principio dell’alternatività, si applica l’imposta proporzionale di registro, nella misura del 9 per cento.
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