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ISSN 2421 – 4132 ONLINE

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  • Numero 1 - Gen-Feb 2017

    La cessione di una porzione del compendio non sempre comporta decadenza dalle agevolazioni

    Fino al 31 dicembre 2013 sono state in vigore le agevolazioni fiscali dirette a favorire la costituzione del compendio unico nei territori delle comunità montane ed in quelli diversi dalle zone montane.

    L’art. 5 bis della legge n. 97/1994 prevedeva, infatti, che «Nei territori delle comunità montane, il trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coltivatori diretti e ad imprenditori agricoli a titolo principale che si impegnano a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento è esente da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere».

    Pertanto «I terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituiti in compendio unico ed entro i limiti della superficie minima indivisibile sono considerati unità indivisibili per quindici anni dal momento dell’acquisto e per questi anni non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi».

     

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    Luigi Cenicola