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ISSN 2421 – 4132 ONLINE

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  • Numero 5 - Sett - Ott 2017

    L’impresa vitivinicola: quando da agricola diviene, fiscalmente, commerciale

    1. La questione oggetto del giudizio ed il principio affermato dalla Corte di cassazione.

    Un imprenditore agricolo individuale, esercente l’attività vitivinicola, era destinatario di una rettifica ai fini IVA, IRAP ed IRPEF per il periodo d’imposta 2001. L’Agenzia delle Entrate aveva acclarato che il contribuente aveva acquistato un quantitativo di uva, da soggetti terzi, superiore a quello prodotto sul proprio terreno e lo aveva utilizzato, unitamente al proprio, per la produzione di vino.

    Contrariamente a quanto rappresentato dall’interessato nella propria dichiarazione, secondo l’Ufficio tale attività di trasformazione di uva in vino non avrebbe potuto considerarsi connessa all’agricoltura; ciò, in quanto aveva avuto ad oggetto un prodotto – l’uva – in prevalenza (quantitativa) acquistata da soggetti terzi. Pertanto, l’Amministrazione finanziaria disconosceva che il reddito prodotto dall’imprenditore tramite la vendita del vino così ottenuto, potesse essere qualificato come agrario, ai sensi dell’art. 29 del T.U.I.R., vigente ratione temporis (analogamente, seppur la sentenza non ne faccia espressa menzione, è da ritenere che l’Ufficio abbia disconosciuto il regime forfetario IVA previsto dall’art. 34 del d.p.r. n. 633/1972 all’epoca vigente, atteso che, come detto, la Corte rappresenta, nella parte in fatto, l’intervenuta rettifica anche ai fini IVA).

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    Giuseppe Ferrara