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  • Numero 5 - Sett - Ott 2017

    Pianificazione urbanistica e valori ambientali

    La decisione in commento si inserisce in un filone giurisprudenziale che essa stessa fa risalire alla ormai famosa sentenza per il piano regolatore di Cortina d’Ampezzo – seguita pochi mesi dopo da quella sul piano di Palo del Colle –, ma che ha il suo precedente – quantomeno nell’affermazione delle finalità anche ambientali della pianificazione – in una pronuncia ben più datata. Infatti, il Consiglio di Stato, con sentenza della Sez. IV 8 maggio 2000, n. 2639, già affermava: «lo strumento urbanistico generale non presuppone affatto, inderogabilmente, tendenze espansive edilizie e demografiche. Al contrario, una moderna e realistica concezione dell’urbanistica appare incentrata sulla necessità di tener conto della fortissima antropizzazione del territorio nazionale concentrata in specifiche aree; del calo demografico generale; dell’ineludibile bisogno di tutela delle ormai rare zone non edificate. Gli strumenti urbanistici, quindi, possono e devono essere costruiti intorno a linee guida che esaltino il momento del recupero e della razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente».

     

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    Francesco Scalia