Rivista on line bimestrale diretta da Fabrizio Di Marzio

Coordinamento redazionale Stefano Masini

Direttore responsabile Paola Mandrici

DIREZIONE SCIENTIFICA | COMITATO DEI REVISORI |  PROCEDURA DI VALUTAZIONE SCIENTIFICA CODICE ETICO 

ISSN 2421 – 4132 ONLINE

MATERIE
  • Categorie
  • Numero 6 - Nov - Dic 2017

    Prelazione e riscatto di fondo rustico e retratto successorio

    Il peculiare caso sottoposto al giudizio della Corte Suprema aggiunge, all’ampia casistica in tema di retratto agrario, un ulteriore contributo interpretativo. I giudici di legittimità hanno intanto ribadito che il diritto di prelazione e riscatto previsto dal codice civile all’art. 732 a favore del coerede dell’alienante sussiste soltanto nell’ipotesi di alienazione (di quota ereditaria) ad un estraneo. Viceversa, qualora il trasferimento della quota ereditaria o di quota indivisa di bene determinato riguardi uno dei coeredi dell’alienante, non sussiste il diritto di prelazione e riscatto ai sensi dell’art.732 c.c., né quello a favore del coerede coltivatore diretto, come previsto dall’art. 8 della l. 26 maggio 1965, n. 590. La Corte ha, in sostanza, affermato che «all’interno della comunione ereditaria ciascuno dei coeredi è libero di trasferire la propria quota di fondo rustico all’uno o all’altro coerede, non essendo applicabili tra i coeredi le limitazioni all’autonomia negoziale che discendono dalla prelazione riconosciuta dalla legge n. 590 del 1965, art. 8, u.c., a favore del coerede coltivatore diretto».

    Per comprendere meglio il ragionamento seguito dalla Corte Suprema, è opportuno rilevare quanto segue.

    Leggi o scarica l’articolo completo >>

    Nicoletta Rauseo