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  • Numero 6 - Nov - Dic 2016

    Riempimento vuoti di cava: le condizioni per l’utilizzo di rifiuti diversi da quelli da estrazione

    1. Premessa. Con sentenza del 28 luglio 2016 (causa C-147/15) la Corte di giustizia della Comunità europea, Sez. IV si è pronunciata su una questione, sollevata dal giudice nazionale, di interpretazione di norme in merito ad una fattispecie sulla possibilità o meno di utilizzare rifiuti differenti da quelli di estrazione per il riempimento di vuoti o volumetrie prodotti dall’attività di cava. La questione, che muove dal dato letterale della norma per poi accertare se poterla considerare in via estensiva o restrittiva, fa riferimento, in particolare, alla norma di cui all’art. 10, comma 3 del d.lgs. n. 117/2008 che, come noto, in attuazione della direttiva n. 2006/21/CE ha introdotto nel nostro ordinamento uno specifico regime normativo in ordine ai rifiuti che vengono prodotti da attività di estrazione. Tale disciplina va quindi ad integrare i più ampi e generali dettami stabiliti dal d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., convenzionalmente definito «Codice ambientale» o «Testo Unico ambientale».

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    Massimo Busà