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ISSN 2421 – 4132 ONLINE

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  • Numero 2 - Mar-Apr 2017

    La Cassazione ribadisce l’ampio perimetro del reato di danneggiamen-to di beni ambientali: anche la c.d. «piattaforma continentale» rientra tra le cose immobili destinate a pubblica utilità tutelate dall’art. 635 c.p.

    1. Premessa. Con la recente sentenza n. 715 del 15 febbraio scorso, la III Sezione penale della Corte di cassazione ha colto l’occasione per ribadire quanto sia ampio il perimetro del reato di danneggiamento di beni ambientali (ri)affermando un principio già elaborato nel 2002 e poi confermato in altre (tre) occasioni dai Giudici di legittimità: anche il fondale e il sottofondo marino della «piattaforma continentale» possono considerarsi destinati ad un pubblico servizio o di pubblica utilità e quindi come cose immobili al cui deterioramento/alterazione consegue una responsabilità penale ex art. 635 c.p.

     

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    Alfredo Scialò