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ISSN 2421 – 4132 ONLINE

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  • Numero 1 - Gen-Feb 2017

    La (controversa) qualifica delle Guardie zoofile riconosciute dalla legge 20 luglio 2004, n. 189, e il sequestro preventivo d’urgenza di animali

    L’art. 6, comma 2 della l. 20 luglio 2004, n. 189, stabilisce che «La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute».

    La norma citata persegue lo scopo di rafforzare gli strumenti di tutela giuridica degli animali. A tal uopo, il legislatore del 2004 ha introdotto nel codice penale, immediatamente prima dei delitti contro la famiglia, nuove fattispecie incriminatrici di condotte lesive della vita e della incolumità psicofisica degli animali.

    Invero, come si evince dalla stessa rubrica del titolo IX bis del codice penale (Delitti contro il sentimento per gli animali), la protezione riservata agli animali sembra avere carattere mediato, essendo apprestata solo per effetto e in conseguenza della salvaguardia degli interessi degli esseri umani, e ovvero del sentimento di pietà che l’uomo prova verso l’animale.

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    Diana Russo