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ISSN 2421 – 4132 ONLINE

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  • Numero 4 - Lug - Ago 2017

    Non risponde penalmente il proprietario di un terreno sul quale terzi abbiano abbandonato rifiuti per non essersi attivato per la rimozione

    Con la sentenza n. 28704 del 9 giugno 2017, la Corte di cassazione conferma il proprio orientamento in base al quale non può ritenersi sussistente, in forma omissiva, una responsabilità di tipo penale nei confronti del proprietario di un’area sulla quale terzi abbiano abbandonato o depositato in modo incontrollato rifiuti. In assenza di elementi di diretta partecipazione al reato o di contributo materiale o morale nell’illecita gestione dei rifiuti, non può pertanto configurarsi una responsabilità di tipo penale in capo al proprietario dell’area, per non aver impedito la commissione dell’illecito da parte di terzi o comunque per non essersi attivato per la rimozione dei rifiuti depositati da altri.

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    Sonia Rosolen