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ISSN 2421 – 4132 ONLINE

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  • La gestione dei rifiuti da sfalci e potature dopo il «d.l. Ambiente» e la circolare MASE n. 39940/2025: un sistema a geometria variabile tra regolamenti locali e nuovi obblighi operativi

    Il contributo analizza il regime di gestione dei rifiuti da sfalci e potature alla luce delle riforme del biennio 2024-2025: il d.l. 17 ottobre 2024, n. 153, c.d. «d.l. Ambiente», convertito dalla l. 13 dicembre 2024, n. 191, e la circolare MASE 3 marzo 2025, n. 39940. Muovendo dal nodo di fondo della materia – la qualificazione giuridica di un materiale oggettivamente omogeneo affidata a un criterio soggettivo, legato cioè alla natura del produttore e alla destinazione del flusso – l’analisi ricostruisce l’evoluzione storica della disciplina, dalle successive riscritture della deroga di cui all’art. 185, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 152/2006, fino alla soppressione del potere comunale di assimilazione operata dal d.lgs. n. 116/2020 e al suo parziale ripristino ad opera del d.l. Ambiente, che riconduce i rifiuti della manutenzione professionale del verde privato nell’alveo dei rifiuti urbani. Lo studio dà conto della dimensione europea della questione – l’interpello della Regione Veneto, il riscontro della Direzione generale economia circolare e il diniego dei servizi della Commissione, che escludono la riconducibilità della manutenzione del verde a un «processo di produzione» e dunque la qualifica di sottoprodotto di cui all’art. 5 della direttiva 2008/98/CE – e illustra le tre casistiche operative delineate dalla circolare, con i relativi oneri documentali (Scheda rifiuti di cui al d.m. 8 aprile 2008, iscrizione all’Albo nella categoria 2 bis) e tariffari. Sul versante giurisprudenziale, accanto all’orientamento della Cassazione penale sul perimetro della deroga, viene valorizzata la più recente evoluzione della Corte d’appello di Roma in tema di non pericolosità ope legis ed esenzione dal formulario. Ne emerge un sistema a geometria variabile, in cui l’effettivo grado di semplificazione dipende, da ultimo, dalle scelte regolamentari del singolo ente territorialmente competente, in cui restano irrisolte le tensioni di ordine concorrenziale e ambientale sottese all’impiego di un criterio soggettivo di qualificazione.

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    Oreste Patrone