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  • Numero 5 - Sett - Ott 2021

    Cassazione, abbruciamento di scarti vegetali e gestione di rifiuti. Quale prova per evitare sanzioni?

    1. Premessa. A volte, ci sono delle sentenze che, a prima vista, scorrendo la massima, sembrano poco significative, ma, poi, se si legge la motivazione integrale, inducono ad un approfondimento.

    È il caso di Cass. Sez. III Pen. 24 settembre 2021, n. 35410 che, come risulta dalla massima, si è occupata (anche) dei rapporti tra combustione di scarti vegetali e normativa sui rifiuti. Nel caso di specie, i titolari di un’azienda agricola erano stati condannati per gestione abusiva e combustione illecita di rifiuti in quanto avevano realizzato un duplice deposito incontrollato, uno di rifiuti costituiti da liquami derivanti dall’allevamento di bestiame con immissione nel suolo, e l’altro costituito da rifiuti anche pericolosi costituiti da sedici fusti metallici contaminati, imballaggi in plastica contaminati, rottami metallici, un motore di veicolo non bonificato, un serbatoio di un autocarro, due cisterne per carburanti, materiale edile da demolizione, imballaggi in plastica, pneumatici usati, sversamenti di sostanza oleosa, 300 litri di olio esausto e tre cisternette in plastica, oltre che per avere appiccato il fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, quali materassi, bottiglie e imballaggi in plastica.

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    Gianfranco Amendola