Numero 3 - Mag - Giu 2018
Esercizio illecito dell’attività venatoria e sequestro delle armi. Legittimazione delle guardie venatorie a operare il sequestro
Come è noto, la l. 11 febbraio 1992, n. 157 detta le «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio».
Il fondamento della legge è la tutela della fauna selvatica, riconosciuta quale patrimonio indisponibile dello Stato, nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale. In tale ottica, lo Stato, le Regioni e le Province autonome, adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare le popolazioni di tutte le specie di uccelli ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, turistiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e facendo in modo che le misure adottate non provochino un deterioramento dello stato di conservazione degli uccelli e dei loro habitat (cfr. art. 1, legge n. 157/1992).
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