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ISSN 2421 – 4132 ONLINE

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  • Numero 1 - Gen-Feb 2016

    Gli usi civici entrano nella relazione di stima del bene pignorato

    1. Il d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni in l. 6 agosto 2015, n. 132 recante Misu-re urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria, ha introdotto alcune modifiche alle Disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie.
    Tra queste, vi sono innovazioni sul processo di esecuzione e sull’espropriazione immobiliare.
    All’art. 173 bis rubricato Contenuto della relazione di stima e compiti dell’esperto, la novella (art. 14) ha ag-giunto al comma 1, per quanto qui interessa, il numero 8, introducendo la verifica che l’esperto debba condurre sulla libertà dell’immobile pignorato da alcuni pesi, tra cui l’uso civico.
    L’art. 173 bis delle Disposizioni, letto con il nuovo numero 8, prescrive che «L’esperto provvede alla reda-zione della relazione di stima dalla quale devono risultare (…) 8) la verifica che i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero che il diritto sul bene del debitore pignora-to sia di proprietà ovvero derivante da alcuno dei suddetti titoli».

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    Luciana Fulciniti