Numero 1 - Gen-Feb 2023
I materiali da demolizione possono essere sottoprodotti?
I materiali da costruzione e demolizione ricorrono spesso nella disciplina prevista dal T.U.A. (d.lgs. n. 152/06). In particolare, l’art. 183, comma 1, lett. b quater) definisce i «“rifiuti da costruzione e demolizione” i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione», specificando che essi non sono inclusi tra i rifiuti urbani ma, insieme a quelli da scavo – e «fermo restando quanto disposto dall’art. 184 bis» (introdotto dal d.lgs. n. 205/2010 in materia di sottoprodotti) –, rientrano tra i rifiuti speciali [art. 184, comma 3, lett. b)]; aggiungendo che possono essere oggetto di deposito temporaneo prima della raccolta [art. 185 bis, comma 1, lett. c)].
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