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  • Numero 4 - Lug - Ago 2023

    Il diritto ad un ambiente salubre nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo

    1. Introduzione. Il diritto all’ambiente non è previsto espressamente tra quelli riconosciuti dalla CEDU.

    Tale mancanza, come rilevato nella opinione dissidente dei giudici Costa, Ress, Turmen, Zupančič e Sterner nella pronuncia della Grande Camera dell’8 luglio 2003 sul caso Hatton e altri c. Regno Unito, si spiega con il fatto che l’approvazione della Convenzione risale agli anni Cinquanta, quando non esistevano ancora i «diritti ambientali» dell’uomo, poiché non positivizzati. Una consapevolezza maturata nel tempo e che ha trovato poi riscontro, a livello di individuazione princìpi fondamentali del diritto eurounitario, nell’art. 37 della Carta europea dei diritti fondamentali (CDFUE), secondo cui «un livello elevato di tutela dell’ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell’Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile».

     

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    Pierluigi Mascaro