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  • Numero 2 - Mar-Apr 2016

    Il principio di precauzione: da principio cardine delle politiche ambientali ad alibi delle Amministrazioni per affidare alla supplenza giudiziaria decisioni «impopolari»

    Premessa. Con la recente sentenza n. 9950 del 10 marzo scorso, i giudici della III Sezione penale della Corte di cassazione sono stati (anch’essi, dopo i giudici amministrativi – v. oltre) chiamati a pronunciarsi sulla complessa vicenda autorizzatoria del M.U.O.S., acronimo[1] che indica il sistema di installazione satellitare che il Ministero della difesa, in attuazione di impegni internazionali già assunti, intenderebbe realizzare nel Comune di Niscemi.

    Il Collegio – a seguito dell’impugnazione da parte del Ministero della difesa di un’ordinanza che aveva rigettato il riesame del sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. dell’impianto M.U.O.S. (o meglio di parte dello stesso) – si è pronunciato confermando la ricorrenza dei presupposti per la misura cautelare.

    La decisione, a dire il vero, si presenta ineccepibile poiché i giudici di legittimità hanno correttamente ravvisato nella fattispecie gli elementi tipici di ogni misura cautelare, quali il fumus delicti e il periculum in mora.

    [1] Precisamente, M.U.O.S. è l’acronimo di Mobile User Objective System, sistema di comunicazione e difesa satellitare che prevede la realizzazione, in attuazione di impegni assunti dall’Italia in sede internazionale e con fondi statunitensi, di quattro satelliti e di quattro stazioni terrestri localizzate, rispettivamente, nel sud ovest dell’Australia, nelle Hawaii, in Virginia e, per l’appunto, in Sicilia, nella stazione radio di Niscemi.

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    Alfredo Scialò