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ISSN 2421 – 4132 ONLINE

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  • Numero 2 - Mar-Apr 2019

    Impresa venatoria e segni distintivi di qualità e certificazione

    1. La questione. Lo spunto per la trattazione del tema è nato da un duplice ordine di considerazioni riguardanti sia la disciplina su protezione di fauna selvatica ed igiene dei prodotti alimentari sia le previsioni dedicate alla figura del cacciatore da parte di disposizioni nazionali ed europee.

    Nella l. 11 febbraio 1992, n. 157 – testo piuttosto risalente ma tuttora cogente – la fauna selvatica è considerata patrimonio indisponibile dello Stato e per tale ragione attività e prelievo venatorio sono oggetto di puntuale regolazione.

    La disciplina europea contenuta nei regolamenti CE nn. 852, 853, 854 del 2004 si occupa delle regole di igiene sui prodotti di origine animale che devono essere rispettate dagli operatori del settore alimentare.

    La regolamentazione, tuttavia, soffre di lacune per quanto attiene specificamente aspetti di definizione della filiera di selvaggina selvatica che garantiscano trasparenza, legalità e correttezza professionale nello svolgimento dell’attività da parte dei soggetti coinvolti.

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    Francesca Leonardi