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  • Numero 1 - Gen-Feb 2016

    Ius variandi e nuovo diritto dei contratti

    1. Premessa. Con il sintagma ius variandi (più raro è jus variandi) si indica il diritto potestativo riconosciuto a una parte di apportare unilateralmente modifiche discrezionali al rapporto obbligatorio o contrattuale, rideterminandone il contenuto. La natura potestativa del diritto determina la soggezione dell’altra parte al suo esercizio: la modifica è unilaterale perché non è subordinata al (e non richiede il) consenso della controparte. La fonte di questo diritto può essere legale o convenzionale (afferente a un contratto o a un atto negoziale unilaterale). Lo ius variandi si classifica, pertanto, nell’ambito delle vicende modificative del rapporto giuridico.

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    Fabrizio Di Marzio