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  • Numero 6 - Nov-Dic 2024

    Le prescrizioni ambientali ex artt. 318 bis e ss. del d.lgs. n. 152/2006: tra certezze giurisprudenziali e divergenze applicative degli organi di vigilanza

    1. Premessa. Con la sentenza n. 19391 pubblicata il 16 maggio 2024, la III Sezione Penale della Corte di cassazione è tornata ad esaminare la disciplina dettata dagli artt. 318 bis e seguenti del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – di seguito anche indicato come “testo unico ambientale” o TUA – per l’estinzione (già in fase di indagini preliminari e previa sospensione dell’azione penale) delle contravvenzioni ambientali.

    L’occasione per tornare ad affrontare il sistema normativo delle cosiddette “prescrizioni ambientali” è stata offerta da un ricorso con il quale era stato richiesto l’annullamento della sentenza di condanna, pronunciata dal Tribunale di Cassino nei confronti dei legali rappresentanti di una clinica specialistica, per il reato di cui agli artt. 113 c.p., e 137, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, perché, in cooperazione colposa tra loro, avevano effettuato uno scarico di acque reflue autorizzate nella rete fognaria adibita ai soli scarichi domestici, in assenza della prescritta autorizzazione.

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    Alfredo Scialò / Francesco Costantino