Numero 3 - Mag - Giu 2017
Le procedure concorsuali in rimedio del sovraindebitamento. Una opportunità per le imprese agricole
- – Cenni introduttivi: le imprese agricole non sono fallibili. Ma sono esdebitabili. In un precedente lavoro pubblicato su questo sito ho cercato di introdurre il tema della esdebitazione dell’imprenditore agricolo, di grande attualità in questa epoca contrassegnata dalla crisi economica e tuttavia non ancora noto né tantomeno trattato non soltanto nelle cronache quotidiane ma neppure, in sostanza, nella lettura specializzata sulla crisi d’impresa. Ho perciò ricordato la possibilità offerta agli imprenditori agricoli di accedere agli accordi di ristrutturazione dei debiti pur difettando la condizione di fallibilità: disponendo l’art. 23 comma 43 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111), che «In attesa di una revisione complessiva della disciplina dell’imprenditore agricolo in crisi e del coordinamento delle disposizioni in materia, gli imprenditori agricoli in stato di crisi o di insolvenza possono accedere alle procedure di cui agli articoli 182 bis e 182 ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni».
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