Numero 1 - Gen-Feb 2017
Quando l’attività di trasformazione è connessa all’attività agricola principale? Riflessioni a margine di una recente sentenza della Corte di cassazione
- La questione oggetto del giudizio ed il principio affermato dalla Corte di cassazione. La sentenza in commento statuisce sulla natura dell’attività di produzione di pane fresco, pizza, dolci ed altri prodotti da forno, svolta dall’imprenditore agricolo; ciò, nel caso in cui l’attività principale è costituita dalla coltivazione di cereali ed ortaggi e quella di panificazione è svolta utilizzando prevalentemente prodotti ritratti dall’attività principale.
Oggetto del contendere era, in particolare, la natura reddituale dei proventi ritratti dall’imprenditore agricolo nell’esercizio dell’attività di produzione di pane e beni similari. Si trattava di stabilire, dunque, se si versasse nel caso di attività fonte di reddito agrario – ai sensi dell’art. 32, comma 2 del T.U.I.R. – ovvero di reddito d’impresa forfetariamente determinato – art. 56 bis del T.U.I.R. – oppure di ordinario esercizio di attività commerciale, in quanto tale produttiva di reddito d’impresa da quantificare secondo gli ordinari criteri (a costi e ricavi).
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