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  • Numero 1 - Gen-Feb 2017

    Sulla esdebitazione dell’imprenditore agricolo. Introduzione ai contratti sulla crisi d’impresa

    1. – Il problema dell’essere abitazione dell’imprenditore agricolo, escluso dal fallimento. Sappiamo dell’art. 1, l. fall., che esclude dal fallimento e dal concordato preventivo gli imprenditori agricoli. Recentemente – con sentenza del 20 aprile 2012, n. 104 – la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la q.l.c. dell’art. 1 in parola, censurato, in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui, prevedendo che sono soggetti alle disposizioni sul fallimento gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale, esclude che siano soggetti al fallimento gli imprenditori agricoli e quelli ad essi equiparati. Ha in particolare argomentato come sia da ritenersi infondato il dubbio di inconciliabilità con i princìpi costituzionali dell’esenzione dell’imprenditore agricolo dalle procedure concorsuali per la mutata realtà economica degli operatori del settore a seguito delle modifiche introdotte dal nuovo art. 2135 c.c., poiché tale sottrazione, frutto di una scelta discrezionale del legislatore, risponde a ragioni di politica economica e giudiziaria, cioè a quelle stesse ragioni che consentono di non ritenere in contrasto con l’art. 3 Cost. la soggezione alle procedure concorsuali delle piccole società commerciali rispetto alla esenzione, da esse, delle società artigiane.

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    Fabrizio Di Marzio