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ISSN 2421 – 4132 ONLINE

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  • Numero 1 - Gen-Feb 2017

    Sulla esdebitazione dell’imprenditore agricolo. Introduzione ai contratti sulla crisi d’impresa

    1. Il problema dell’essere abitazione dell’imprenditore agricolo, escluso dal fallimento. Sappiamo dell’art. 1, l. fall., che esclude dal fallimento e dal concordato preventivo gli imprenditori agricoli. Recentemente – con sentenza del 20 aprile 2012, n. 104 – la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la q.l.c. dell’art. 1 in parola, censurato, in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui, prevedendo che sono soggetti alle disposizioni sul fallimento gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale, esclude che siano soggetti al fallimento gli imprenditori agricoli e quelli ad essi equiparati. Ha in particolare argomentato come sia da ritenersi infondato il dubbio di inconciliabilità con i princìpi costituzionali dell’esenzione dell’imprenditore agricolo dalle procedure concorsuali per la mutata realtà economica degli operatori del settore a seguito delle modifiche introdotte dal nuovo art. 2135 c.c., poiché tale sottrazione, frutto di una scelta discrezionale del legislatore, risponde a ragioni di politica economica e giudiziaria, cioè a quelle stesse ragioni che consentono di non ritenere in contrasto con l’art. 3 Cost. la soggezione alle procedure concorsuali delle piccole società commerciali rispetto alla esenzione, da esse, delle società artigiane.

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    Fabrizio Di Marzio