Numero 5 - Sett - Ott 2018
Esclusa la valutazione autonoma rispetto a quella del terreno cui i fabbricati accedono
Ai sensi dell’art. 51 del d.p.r. n. 131/1986 (Testo Unico imposta di registro – T.U.R.) il valore dei beni e dei diritti è quello dichiarato dalle parti nell’atto ovvero il corrispettivo pattuito per l’intera durata del contratto.
Nel caso di beni immobili o diritti reali immobiliari, come anche per gli atti aventi ad oggetto aziende o diritti reali su di esse, il valore è quello «venale» in comune commercio.
In sede di eventuale rettifica, l’Ufficio controlla il valore dichiarato dalle parti avendo distintamente riguardo:
– ai trasferimenti a qualsiasi titolo e alle divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell’atto o a quella in cui se ne produce l’effetto traslativo o costitutivo, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni;
– al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data e nella stessa località per gli investimenti immobiliari;
– ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai Comuni (ad esempio: ubicazione, tipo e stato dell’immobile compravenduto, valori medi della zona per immobili similari).
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