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ISSN 2421 – 4132 ONLINE

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  • Numero 4 - Lug - Ago 2017

    La decadenza da un’agevolazione non consente di invocarne altra in via subordinata

    Conformemente a quanto più volte affermato dalla Cassazione, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che non è possibile usufruire di un’agevolazione fiscale, richiesta in atto, in via subordinata nel caso in cui il contribuente sia incorso in decadenza da un’altra agevolazione tributaria richiesta nel medesimo atto in via principale.

    Pertanto il contribuente che usufruisce di una determinata agevolazione fiscale, in caso di decadenza dal beneficio, non può invocare altra agevolazione; questo perché «i poteri di accertamento e valutazione del tributo si esauriscono nel momento in cui l’atto viene sottoposto a tassazione e non possono rivivere, sicché la decadenza dall’agevolazione concessa in quel momento preclude qualsiasi altro accertamento sulla base di altri presupposti normativi o di fatto».

     

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    Luigi Cenicola