Numero 4 - Lug - Ago 2016
Nessuna decadenza dalle agevolazioni in materia di P.P.C. per lo IAP che nel biennio precedente all’acquisto di un terreno ha venduto fondi di superficie superiore ad un ettaro
In base al combinato disposto dell’art. 1, comma 1, della legge n. 604/1954, e successive integrazioni e modificazioni, e dell’art. 28, ultimo comma, della legge n. 454/196, l’acquisto di fondi rustici, posti in essere per la formazione o per l’arrotondamento della piccola proprietà contadina (di seguito P.P.C.) erano esenti dall’imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria in misura fissa.
Per beneficiare delle agevolazioni in parola, unitamente alla necessità che i fondi rustici fossero idonei alla formazione o all’arrotondamento della piccola proprietà contadina, l’art 2 della citata legge n. 604/1954 richiedeva che l’acquirente:
– fosse in possesso della qualifica di coltivatore diretto;
– nel biennio antecedente all’atto di acquisto non avesse venduto altri fondi rustici oppure avesse venduto appezzamenti di terreno la cui superficie complessiva non era superiore ad un ettaro, con una tolleranza del 10 per cento.
Inoltre, non doveva alienare il terreno per almeno cinque anni dall’acquisto, pena la decadenza dai benefici fiscali (art. 7).
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