Numero 6 - Nov - Dic 2017
Per i terreni edificabili ad uso agricolo l’agevolazione anche per il comproprietario non coltivatore o IAP
Come noto l’IMU, nel sostituire l’ICI, ha comunque confermato alcune delle disposizioni contenute nella precedente normativa fra le quali quella prevista dall’art. 2 del d.lgs. n. 504/1992 in base alla quale non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti a scopo edificatorio secondo lo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali.
La conferma del citato art. 2 del d.lgs. n. 504 /1992 è stata quella di mantenere anche ai fini IMU le definizioni che risultavano già utilizzate ai fini ICI, e cioè:
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