Numero 2 - Mar-Apr 2017
Quando il letame diventa rifiuto
Ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 22/1997 (decreto Ronchi) per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi.
Secondo l’interpretazione fornita al riguardo dall’art. 14 del d.l. n. 138/2002, convertito dalla legge n. 178/2002, per:
- a) «si disfi»: si intende qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero;
- b) «abbia deciso»: si intende la volontà di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero sostanze, materiali o beni;
- c) «abbia l’obbligo di disfarsi»: si intende l’obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o da un provvedimento delle pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza e del bene o dal fatto che i medesimi siano compresi nell’elenco dei rifiuti pericolosi.
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