Numero 1 - Gen-Feb 2018
Piano particolareggiato del Comune respinto dalla Regione. Il terreno può essere utilizzato solo a scopi agricoli
Con l’art. 2, comma 1, lett. b) e c) del d.lgs. n. 504/1992 erano individuati i criteri per accertare, ai fini ICI, se un suolo dovesse qualificarsi come area fabbricabile ovvero come terreno agricolo. In base alle citate disposizioni, «per terreno agricolo» si intendeva il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate nell’art. 2135 del codice civile» (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse) mentre «per area fabbricabile», si intendeva «l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi».
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