Numero 3 - Mag - Giu 2021
Esercizio del riscatto agrario e affitto del fondo entro il quinquennio
Come noto, la prelazione agraria è tuttora disciplinata da specifiche disposizioni di legge e consiste nel diritto di essere preferiti ad altri per l’acquisto di un fondo agricolo, a parità di prezzo, quando il proprietario decide di venderlo. È, quindi, regolata dall’art. 8 della legge n. 590/1965 e dall’art. 7 della legge n. 817/1971; quest’ultimo è stato integrato con l’estensione del diritto di prelazione allo IAP.
Ai fini fiscali, va rammentato che l’art. 25, comma 4, della legge n. 590/1965, prevedeva espressamente l’esenzione fiscale a favore dell’affittuario che avesse acquistato il fondo agricolo nell’esercizio del diritto di prelazione agraria. La norma, inserita nell’ambito delle disposizioni agevolative a favore della piccola proprietà contadina, disponeva espressamente che nessuna «imposta o tassa» fosse dovuta per gli atti posti in essere ai fini dell’applicazione del diritto di prelazione.
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