Numero 3 - Mag-Giu 2024
Opere pubbliche e terre di uso civico
Nel momento di convertire nella l. 29 aprile 2024, n. 56 il d.l. 2 febbraio 2024, n. 19 dettante ulteriori disposizioni per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è stato introdotto il seguente art. 12 ter:
«1. Fermo restando il rispetto del vincolo paesaggistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere pubbliche o di pubblica utilità comprese negli interventi infrastrutturali individuati ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, oppure afferenti agli investimenti pubblici di cui al comma 1 dell’articolo 48 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, si intendono di norma compatibili con l’esercizio dell’uso civico, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
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