Numero 2 - Mar-Apr 2025
Silvicoltura e attività connesse agricole. Produzione e commercializzazione di pallets
È principio consolidato della Suprema Corte quello secondo cui ai fini delle imposte sui redditi, le attività agricole vanno qualificate come «connesse» quando ricorrono le condizioni previste dall’art. 2135 c.c. ovvero quando i prodotti conseguenti ricadono tra quelli individuati dal decreto ministeriale, emesso con cadenza periodica ai sensi dell’art. 32, comma 2, lett. c), del d.p.r. n. 917 del 1986, per cui, qualora l’attività oggetto di verifica fiscale ed i relativi prodotti (nella specie, pane e altri prodotti da forno) non siano riconducibili nell’ambito applicativo dell’art. 2135 c.c. o, alla luce del decreto ministeriale vigente ratione temporis, dell’art. 32 del d.p.r. n. 917/1986, è esclusa anche l’operatività del regime fiscale forfetario di cui all’art. 56 bis, comma 2, dello stesso decreto e si applica quello ordinario.
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