Numero 2 - Mar-Apr 2026
La prova del delitto di inquinamento ambientale può fare a meno del sapere scientifico?
Nel commentare Cass. n. 7066/2026, l’A., pur aderendo al principio secondo cui, ai fini dell’integrazione del delitto di inquinamento ambientale, la prova dell’evento non richiede necessariamente che siano eseguiti accertamenti tecnici qualora vi siano evidenze macroscopiche e oggettive del danno, ne mette in evidenza i limiti segnalando che la prova del delitto non dovrebbe comunque fare a meno dell’apporto del sapere scientifico veicolato nel processo tramite i consulenti o i periti.
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