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  • Numero 2 - Mar-Apr 2016

    Acquisto coattivo di fondo rustico da parte del coerede: i limiti della legge n. 97 del 1994

    La Corte Suprema è tornata a pronunciarsi dopo anni su una tematica poco affrontata dalla giurisprudenza: quella dell’acquisto coattivo, da parte del coerede, del fondo rustico caduto in successione, ipotesi regolata dall’art. 4 della l. 31 gennaio 1994, n. 97, applicabile originariamente ai comuni montani ed esteso poi a tutto il territorio nazionale dal d.lgs. n. 228 del 2001.

    La Corte ha affermato, nella sentenza in esame, che la disciplina di cui all’art 4 citato, che attribuisce al coerede coltivatore diretto il diritto potestativo all’acquisto nei confronti degli altri eredi, presuppone che si sia costituito, in capo al primo, un rapporto di affitto coattivo ex art. 49 della legge n. 203 del 1982 alla morte del de cuius, non potendo la norma essere applicata, nel caso in cui il coerede coltivatore sia titolare di un preesistente contratto di affitto stipulato con il proprio dante causa. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, infatti – qui ribadita dalla Corte – l’art. 49 della citata legge n. 203/82 non opera nell’ipotesi in cui il coerede sia già coltivatore in base ad un rapporto contrattuale con il de cuius, atteso che il titolo di detenzione del fondo continua a spiegare i suoi effetti alla morte del concedente, in forza del terzo comma dello stesso art. 49, a mente del quale i «contratti agrari non si sciolgono per la morte del concedente».

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    Nicoletta Rauseo