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ISSN 2421 – 4132 ONLINE

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  • Numero 2 - Mar-Apr 2020

    Acquisto di un fondo di ridotte dimensioni. Competono le agevolazioni se collegato ad altro atto di acquisto di terreno idoneo alla formazione della p.p.c.

    L’art. 846 c.c., abrogato dall’art. 5 bis, comma 10, del d.lgs. n. 228/2001, disponeva che «Nei trasferimenti di proprietà, nelle divisioni e nelle assegnazioni a qualunque titolo, aventi per oggetto terreni destinati a coltura o suscettibili di coltura, e nella costituzione o nei trasferimenti di diritti reali sui terreni stessi non deve farsi luogo a frazionamenti che non rispettino la minima unità colturale. S’intende per minima unità colturale l’estensione di terreno necessaria e sufficiente per il lavoro di una famiglia agricola e, se non si tratta di terreno appoderato, per esercitare una conveniente coltivazione secondo le regole della buona tecnica agraria». Fra l’altro era consentito che, qualora appezzamenti di terreni di estensione inferiore alla minima unità colturale fossero compresi entro maggiori unità fondiarie, il proprietario di queste poteva chiedere che gliene fosse trasferita la proprietà, pagandone il giusto prezzo. In caso di dissenso, decideva l’autorità giudiziaria, sentite le associazioni sindacali in ordine al concorso delle condizioni che giustificavano la richiesta di trasferimenti. Anche i successivi articoli (da 847 a 849 c.c.) sono stati abrogati.

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    Luigi Cenicola