Numero 3 - Mag - Giu 2026
Agevolazioni fiscali per fondi rustici e comunione legale de residuo: il requisito di coltivatore diretto è necessario in capo al solo coniuge acquirente
Con la comunione legale o “immediata” di beni acquistati durante il matrimonio appartengono, in eguale misura, a entrambi i coniugi a prescindere da chi abbia sostenuto la spesa (art. 177 c.c.). Diversamente, la comunione c.d. “de residuo” (art.178 c.c.) riguarda quei beni che rimangono di proprietà esclusiva di ciascuno dei coniugi fino al momento dello scioglimento della comunione legale per divorzio o separazione. Cosa succede se un terreno montano è acquistato solo da uno dei coniugi qualificato (CD) con le agevolazioni fiscali? I benefici competono in toto o al 50 per cento? A questa domanda la Suprema Corte ha risposto affermando il principio secondo il quale il requisito soggettivo della qualifica di coltivatore diretto deve essere posseduto da entrambi i coniugi soltanto nell’ipotesi di acquisto mediante comunione legale o immediata (art. 177 c.c.); qualora, invece, la compravendita sia effettuata solo dal coniuge imprenditore agricolo per finalità inerenti alla propria attività, si applica la disciplina della comunione “de residuo” (art. 178 c.c.), con conseguente piena spettanza delle agevolazioni fiscali. I beni richiamati da quest’ultima norma vanno, quindi, presi a riferimento in ragione della loro effettiva destinazione (oggettiva), finalizzata all’attività imprenditoriale del coniuge.
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