Numero 5 - Sett - Ott 2022
Appunti in tema di bonifiche agricole
Il termine «bonifica», derivante dal latino bonum facere ossia «fare del bene», si riferisce a tutti quegli interventi migliorativi dell’ambiente differenziabili in due tipologie.
Dapprima per bonifica si intendevano tutti i lavori di risanamento di ambienti insalubri, quali ad esempio quelli invasi da acque ristagnanti. Successivamente, invece, questa parola è stata utilizzata quale restitutio in integrum dell’ambiente danneggiato dall’uomo, ossia come decontaminazione di terreni, falde e acque inquinate da attività antropiche o da eventi accidentali.
La disciplina unitaria sulle bonifiche ambientali è sostanzialmente contenuta nel d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. Codice dell’ambiente) e in particolare nel Titolo V della parte IV agli artt. 239-253 e 257 che ha subìto numerose modifiche e integrazioni attraverso successivi provvedimenti che ne hanno ridefinito il contenuto e da numerosi decreti attuativi.
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