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ISSN 2421 – 4132 ONLINE

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  • Numero 2 - Mar-Apr 2019

    Attività agricola e agrituristica con distinti regimi fiscali. Opere di ristrutturazione di fabbricati rurali strumentali. Inerenza dei costi

    Gli immobili destinati all’esercizio delle attività agrituristiche, svolte in modo conforme a quanto disposto dalla legge n. 96/2006, rientrano nel novero dei cosiddetti fabbricati «rurali» strumentali, ai sensi dell’art. 9, comma 3 bis. del d.l. n. 557/1993[2].

    A tale riguardo, l’art. 3, comma 1, della citata legge del 2006, recante disposizioni per l’utilizzazione di locali per attività agrituristiche, dispone che «Possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo (…). I locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali. (…)».

    Da quanto sopra, consegue che gli immobili da classare nell’apposita categoria speciale D/10, istituita con d.p.r. n. 139/1998, in funzione dell’attività agrituristica in essi espletata, sono sia quelli aventi caratteri di ruralità, in quanto immobili propriamente strumentali all’attività agricola (è il caso di locali adibiti ad un utilizzo ricettivo nella stessa abitazione dell’imprenditore agricolo), sia eventuali altri immobili ricompresi all’interno dell’azienda agricola, trasformati o costruiti ex novo, destinati segnatamente alla ricezione ed ospitalità dei clienti nell’ambito dell’attività agrituristica. L’inclusione di tale attività tra quelle «connesse» al settore agricolo, pertanto, fa sì che gli immobili in questione possano definirsi, in senso lato, «strumentali».

     

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    Luigi Cenicola