Numero 6 - Nov - Dic 2018
Attività di allevamento animali scollegata dal terreno.
Ai fini delle imposte dirette, l’attività di allevamento di animali è disciplinata dagli artt. 32 e 56, comma 5, del d.p.r. n. 917/1986, riguardanti, rispettivamente, il reddito agrario e la determinazione del reddito di impresa.
Per quanto concerne il primo provvedimento va detto, in via preliminare, che i redditi dei terreni si dividono in dominicale e agrario; il primo è imputabile al dominus, ovverosia il proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sullo stesso terreno mentre il reddito agrario compete, nella misura risultante dalle iscrizioni catastali, a colui che conduce il terreno, essendo imputabile al capitale di esercizio ed al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell’esercizio di attività agricole su di esso svolte.
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