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  • Numero 1 - Nov-Dic 2015

    Attività venatoria illecita del cacciatore in possesso di licenza e attività di bracconaggio in assenza di licenza (a proposito del furto venatorio)

    1. La Suprema Corte, nella sentenza in commento, mette in risalto la differenza fra attività venatoria illecita e attività di bracconaggio ai fini della esclusione della esimente degli artt. 30 e 31 della legge n. 157/92, secondo i quali «nei casi di cui al comma 1 dell’art. 30 non si applicano gli artt. 624, 625 e 626 c.p.» ed analoga esclusione è prevista dall’art. 31, comma 5, della stessa legge per le sanzioni amministrative. E prosegue: «Si deduce, quindi, che il reato di furto sia stato espressamente escluso soltanto nei casi circoscritti dalla prima parte dell’art. 30 e da tutto l’art. 31 in questione e cioè quelli riguardanti il cacciatore munito di licenza che violi la stessa e cacci di frodo, mentre il bracconiere senza licenza non rientra in questa prima parte dell’art. 30 ed in tutto l’art. 31 e non rientra in nessuna altra previsione specifica e dunque il furto venatorio appare ancora applicabile a suo carico, perché la fauna resta pur sempre patrimonio indisponibile dello Stato (art. 1, legge cit.) e restano intatti i vecchi presupposti giuridici del “furto venatorio”».

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    Innocenzo Gorlani