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  • Numero 3 - Mag - Giu 2019

    Bonifica di sito inquinato, rivalsa del proprietario incolpevole ed esclusione della responsabilità solidale con il responsabile dell’inquinamento

    1. Il caso. La Corte di cassazione, Sez. III Civ., con ordinanza 22 gennaio 2019, n. 1573, occupandosi di un caso di inquinamento ambientale e dei conseguenti obblighi di bonifica e responsabilità per le relative spese, ha affermato il seguente principio «il proprietario non responsabile dell’inquinamento che abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell’inquinamento per le spese sostenute a condizione che sia stata rispettata per la bonifica la procedura amministrativa prevista dalla legge ed indipendentemente dall’identificazione del responsabile dell’inquinamento da parte della competente autorità amministrativa»; «non trova applicazione la regola della responsabilità solidale di cui all’art. 2055 c.c. nel caso dell’obbligazione del responsabile dell’inquinamento avente ad oggetto il rimborso delle spese sostenute dal proprietario per la bonifica spontanea del sito inquinato poiché trattasi di obbligazione ex lege, di contenuto non risarcitorio ma indennitario, derivante non da fatto illecito ma dal fatto obiettivo dell’inquinamento».

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    Libera Lamola