Rivista on line bimestrale diretta da Fabrizio Di Marzio

Coordinamento redazionale Stefano Masini

Direttore responsabile Paola Mandrici

DIREZIONE SCIENTIFICA | COMITATO DEI REVISORI |  PROCEDURA DI VALUTAZIONE SCIENTIFICA CODICE ETICO 

ISSN 2421 – 4132 ONLINE

MATERIE
  • Categorie
  • Numero 2 - Mar-Apr 2016

    Bonifiche: chi inquina paga, ma il conto va presentato nel modo giusto

    La sentenza in commento, molto articolata e complessa a causa dell’articolazione e della complessità della vicenda che racchiude e definisce, affronta, tra gli altri, due importanti aspetti legati alla disciplina delle bonifiche di siti contaminati allorquando dette attività vengano affrontate dalla pubblica amministrazione, evidentemente per la mancanza di intervento da parte dell’effettivo responsabile della contaminazione.

    Si tratta di un’ipotesi prevista dal legislatore ambientale e tutt’oggi presente nell’ordinamento nazionale: l’art. 250 del d.lgs. n. 152/2006 recante Norme in materia ambientale (il c.d. Testo Unico ambientale, anche T.U. ambientale), infatti, prevede che qualora i soggetti responsabili di una contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti imposti dalla legge (recte, dal titolo V della parte IV del T.U. ambientale), ovvero non siano stati individuabili, né a ciò si impegnano il proprietario dell’area contaminata oppure altri soggetti a vario titolo interessati, le procedure e gli interventi di legge «sono realizzati d’ufficio dal Comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla Regione».

    Dal momento che simili eventualità sono tutt’altro che remote, ecco che gli insegnamenti del Consiglio di Stato possono fornire utili contributi – nonché, come si avrà modo di vedere, robuste speranze – all’azione virtuosa che, in materia ambientale, viene portata avanti dall’Autorità competente.

    Leggi o scarica l’articolo completo >>

    Paolo Costantino