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  • Numero 6 - Nov - Dic 2018

    Brevi riflessioni offerte dalla sentenza della Corte di cassazione penale n. 51475 del 2018 in tema di sottoprodotti e danno ambientale

    1. Premessa. Con la recente sentenza n. 51475 del 14 novembre 2018 qui commentata, i giudici della III Sezione penale della Corte di cassazione sono tornati ad affrontare, tra le altre, due interessanti tematiche di diritto ambientale:

    – la qualificabilità giuridica come sottoprodotti, piuttosto che come rifiuti, dei residui produttivi;

    – l’individuazione dei deterioramenti di risorse naturali riconducibili nella nozione di «danno ambientale» ai sensi dell’art. 300 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (di seguito anche indicato Testo Unico ambientale o TUA).

    Con riguardo al primo profilo, la pronuncia si è inserita nel solco tracciato da altri precedenti sentenze della Suprema Corte che hanno già affrontato il binomio «qualificatorio» rifiuto-non rifiuto, sottolineando che la qualificazione giuridica di un dato residuo – originato (come scarto) da un ciclo produttivo – non può che discendere da un analisi caso per caso.

     

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    Alfredo Scialò