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ISSN 2421 – 4132 ONLINE

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  • Numero 6 - Nov-Dic 2024

    Chi noleggia un cassone scarrabile per lo stoccaggio (abusivo) di rifiuti concorre nel reato di cui all’art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152/2006?

    1. Stoccaggio di rifiuti a mezzo cassone scarrabile. La sentenza della Cassazione n. 42610/2024 si è occupata di un caso alquanto singolare: un’impresa, avente in corso lavori di riqualificazione per conto della Protezione civile regionale, si rivolge ad una ditta (il cui titolare è il padre del soggetto imputato nel processo concluso con la decisione in commento) per noleggiare un cassone scarrabile nel quale depositare provvisoriamente i rifiuti speciali non pericolosi provenienti dagli scavi; l’imputato, nella sua qualità di autista della ditta di noleggio, trasporta il cassone, preventivamente collocato sul suolo pubblico, dal cantiere al centro di raccolta e viene rinviato a giudizio nonché condannato per il reato di cui agli artt. 192 e 256, d.lgs. n. 152/2006 «perché, in assenza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione ai sensi del citato decreto, effettuava attività di stoccaggio rifiuti non autorizzata, avente ad oggetto materiali inerti depositati in un cassone a bordo strada, qualificabili come rifiuti speciali non pericolosi».

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    Vincenzo Paone